Riassunto dell’opposizione parziale 22 gennaio 2021 al PSE

In fondo all’articolo è possibile anche leggere la lettera che ho inviato al Municipo della Città di Lugano il 17.2.2021

 

Opposizione promossa contro le seguenti domande di costruzione pubblicate dal Municipio di Lugano inerenti il Polo sportivo e degli eventi (PSE):

  • Domanda di costruzione per la variante del piano di quartiere, denominata PQ1,
  • Domanda di costruzione per il blocco servizi (BS), due torri (2T), autosilo nord (AU-N), edificio sud(ES), sistemazione esterna (SE) e demolizione stadio esistente, denominata CC2

L’opposizione non concerne le domande di costruzione per gli impianti provvisori, l’Arena sportiva e il Palazzetto dello Sport

Osservazione preliminare

Le ragioni di opposizione rivolte contro le due domande di costruzione indicate sono sostanzialmente quattro, fra di loro connesse. Esse sono formulate ed inviate entro la scadenza dei 15 giorni dalla pubblicazione delle prime quattro domande di costruzione per lo Stadio provvisorio, l’Arena Sportiva, il Palazzetto dello Sport e i vari contenuti raggruppati sotto la dicitura “Contenuti Corona” anche se il termine per l’opposizione alla quinta domanda di costruzione relativa alla Variante di Piano di Quartiere PQ1 del Polo Sportivo e degli eventi scadrebbe solo nel mese d febbraio. Questa scelta è stata fatta poiché le cinque domande di costruzione appartengono al medesimo progetto e poiché in particolare la domanda di costruzione per i vari Contenuti Corona, a cui viene formulata opposizione, non può essere esaminata se non in funzione della Variante del PQ1, pubblicata solo qualche giorno dopo le altre. Non vengono formulate opposizioni alle domande di costruzione per lo Stadio provvisorio, per l’Arena Sportiva e per il Palazzetto dello Sport, ritenendo l’opponente che quelle tre domande di costruzione e quindi la realizzazione della struttura provvisoria e delle due strutture sportive definitive che propongono, sono coerenti con l’attuale situazione pianificatoria.

La situazione pianificatoria attuale è caratterizzata dalle norme NAPR e dai piani del piano regolatore denominato Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC) nella sua variante 1, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Stato il 30 giugno 2020, tuttora oggetto di ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo, privi però di effetto sospensivo, e del piano di quartiere attualmente in vigore, versione 2015, che la domanda di costruzione PQ1 vorrebbe ulteriormente modificare.

Motivazione delle opposizione

Introduzione

La Città di Lugano, in collaborazione con i due comuni di Porza e Canobbio, sta portando avanti il progetto di realizzazione del PSE secondo modalità che l’opponente ritiene precipitose e anche un po’ avventurose che si caratterizzano da una parte in ipotesi di trasferimento, purtroppo ma forse inevitabilmente lontane dalle zone abitate della Città e anche dal NQC, di strutture per attività sportive giovanili, da una seconda parte modificando in continuazione la situazione pianificatoria e progettuale del PR NQC (con la presentazione di varianti e di domande di costruzione parziali e in parte di valenza solo transitoria) e da una terza parte attraverso la volontà di sottoscrivere in tempi brevissimi impegni di importantissima rilevanza economica con privati che presupporrebbero tempi maggiormente ragionevoli e soprattutto una situazione pianificatoria chiara e una preventiva approvazione dei progetti realizzativi che quei privati dovrebbero realizzare e finanziare.

Nel febbraio del 2020 è stata pubblicata una variante (denominata Variante 2) del PR NQC che è ora pendente, accompagnata da ricorsi, di fronte all’autorità cantonale e mira – per quanto riguarda la zona del PSE – a permettere la realizzazione di strutture di carattere “residenziale”, formalmente nella zona B1c (art. 24.3 NAPR), ma in realtà soprattutto nella zona AP 12 (d’interesse pubblico) destinata a tutt’altre funzioni di natura sportiva. Tutto ciò utilizzando impropriamente un artifizio inadatto e di dubbia legalità che parzialmente tollera interscambiabilità di contenuti fra le zone A 11, A 12 e B1c.

L’atteggiamento imprudente ed approssimativo dell’autorità comunale sembra essere figlio di una dipendenza dell’autorità municipale (in sistematico ritardo nelle procedure di realizzazione dei progetti cittadini -Stadio e Palazzetto dello Sport compresi – e in manifeste difficoltà finanziarie derivanti da un tasso di indebitamento particolarmente elevato) dalla collaborazione e soprattutto dal pre finanziamento da parte di privati di opere pubbliche che in una normale situazione avrebbero dovuto essere finanziate direttamente dalla città medesima. Prezzo di tale dipendenza sembra essere la messa a disposizione di quei privati di zone di PR preziose e di alto valore per realizzare strutture edilizie non indispensabili (due torri di 45 m di altezza e quattro stabili di notevoli dimensioni) inizialmente previsti per esclusive attività terziarie ed amministrative, parzialmente mascherate da presunte e poco convincenti esigenze logistiche della città, quali lo spostamento a nord (di poche centinaia di metri) della sede della polizia comunale e lo spostamento (soprattutto dal centro città ma anche da altre zone densamente abitate) di strutture amministrative che andrebbero invece mantenute laddove abitano e lavorano coloro che necessitano dei servizi della Città.

Opposizioni alla variante di piano di quartiere e alla domanda di costruzione denominata Contenuto Corona CC2

Opposizione 1 alla variante del piano di quartiere

Le norme di applicazione del PR NQC sono state parzialmente modificate con l’approvazione da parte del Consiglio di Stato della Variante 1 del PR NQC in data 30 giugno 2020. La variante del piano di quartiere PQ1 datata 18.12.2020, contrariamente a quanto indica la relazione tecnica a pag. 3, non concerne solamente quanto lì riassuntivamente indicato e cioè lo spostamento della Pista di Atletica, la conseguente evoluzione dell’Edificio Ovest (EO), l’integrazione di spazi pubblici, l’ottimizzazione degli accessi e dell’assetto dei posteggi nel comparto, ma adegua invece e soprattutto il PQ del 2015 al nuovo assetto normativo scaturito dall’approvazione della Variante 1 del PR NQC. Con la revisione delle NAPR sono state infatti cambiate premesse importanti della pianificazione che riguarda il Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) in particolare attraverso le modifiche degli art. 24.3 che regola l’edificabilità della zona B1c e stabilisce l’obbligatorietà del piano di quartiere e della perizia di mobilità, dell’art. 27 che conferma il Polo integrato Stadio/Fiera e stabilisce la possibilità per il PQ di “prevedere una diversa disposizione e ubicazione degli impianti sportivi”, dell’art. 49 che regola l’edificabilità, fra altre zone di interesse pubblico, anche delle due AP 11 e 12, stabilendo anche per esse l’obbligatorietà del piano di quartiere e della perizia di mobilità e dell’art. 8, che regola l’allestimento dei piani di quartiere e stabilisce all’art. 8.2 procedura e parametri edilizi, con l’indicazione delle deroghe possibili e delle motivazioni che le devono sorreggere.

L’esame degli art. 24.3, 49 e 27 permette di stabilire che cosa può essere edificato nelle zone B1c, A11 e A 12 e cioè:

B1c:      Edifici per attività terziario/amministrative, commerciali e di vendita, espositivo/fieristiche, alberghiero/congressuali e di ristorazione e per lo sport e il tempo libero;

AP 11:   Palazzetto dello sport / Polo espositivo / fieristico;

AP 12:   Stadio calcistico.

Le due ultime indicazioni sono precedute da un punto definito “AP11-12 (B1c)” che rinvia all’art. 27 dove sarebbero indicati “i contenuti del Polo integrato Stadio/Fiera”.

L’esame dell’art. 27 non permette però di individuare indicazioni differenti da quelle indicate all’art. 49 per le zone AP 11 e AP 12, che rimangono riservate per attrezzature sportive di interesse pubblico. Specifica solo che il PQ potrà prevedere una diversa ubicazione “degli impianti sportivi”. Non autorizza però spostamenti di attività previste e possibili nella zona B1c nelle zone AP 11 e AP 12.

Sulla base delle NAPR vigenti non è quindi possibile prevedere nel PQ1, le edificazioni previste denominate “Edificio Ovest”, visto che non si tratta di strutture di carattere sportivo spostabili grazie alla regola dell’art. 27 NAPR. Le strutture con i contenuti del tipo dell’Edificio Ovest sono infatti possibili solo nella zona B1c. Di conseguenza nemmeno è possibile effettuare le modifiche riassunte nel punto 1.2.5 della relazione tecnica. Non è d’altra parte possibile ottenere la possibilità di dare valenza di norma pianificatoria di PR al piano di quartiere del 2015 in vigore, allestito prima delle modifiche del PR NQC (Variante 1) approvate il 30 giugno 2020 che, alla luce delle nuove regole, contiene delle illegalità. Paradossalmente nemmeno l’approvazione della Variante 2 del PR NQC pubblicata nel febbraio 2020 modificherebbe la situazione pianificatoria, poiché non prevede modifiche dell’utilizzabilità della zona AP 12, che rimane di stretto interesse pubblico e destinata all’edificazione dello stadio. Una interpretazione estensiva di quella definizione potrebbe forse giustificare la previsione in quella zona di strutture di servizio allo stadio stesso, come potrebbe forse essere definito il cosiddetto Edificio Sud, ma in nessun caso l’edificio Ovest. Per poter realizzare strutture amministrative o/o per attività del terziario sarebbe stata necessaria, e lo rimane, una modifica della definizione della zona AP 12, liberandola dal vincolo per attrezzature di interesse pubblico specificatamente destinate allo stadio.

Opposizione 2 alla variante di piano di quartiere e alla domanda di costruzione denominata Contenuto Corona CC2

Si è visto che il PQ1 deve obbligatoriamente prevedere una perizia di mobilità (art. 39 NAPR). In effetti il PQ1 è accompagnato dal rapporto di impatto ambientale (RIA) e da una perizia di mobilità. Quest’ultima è stranamente presentata su carta intestata della Città di Lugano, Edilizia pubblica, ma in modo non molto preciso è indicato che sarebbe stata allestita dallo Studio di ingegneria Ferella Falda SA. Nella versione consegnata all’opponente su dischetto dall’UT di Lugano tale perizia non è datata e nemmeno firmata. Va quindi preliminarmente verificato se quella originale lo è e se effettivamente è stata allestita dall’indicato studio di ingegneria, se no si sarebbe in presenza di un rilevante difetto formale delle domande di variante del PQ1 e di tutte le domande di costruzione pubblicate.

Accanto alla perizia di mobilità del PQ1, negli atti delle domande di costruzione per l’Arena Sportiva, per il Palazzetto dello Sport e per la Tappa 2 del PSE definita CC2 sono inserite delle perizie di mobilità relative ai singoli progetti. La loro lettura non fa scoprire molto di più dell’abbastanza poco che si legge nella Perizia di mobilità del PQ1, alla quale si allineano. Vale anche per esse (e per la terza perizia di mobilità relativa alla domanda di costruzione definita CC2) l’osservazione del precedente capoverso relativa al rispetto della forma: manca una chiara indicazione dell’autore, manca una data, manca una firma, per lo meno nella copia messa a disposizione dell’opponente.

Come segnalato, la relazione tecnica del PQ1 non si diffonde molto sui quesiti legati all’impatto ambientale delle previste realizzazioni e soprattutto degli influssi dei nuovi contenuti del PSE sul traffico. Più precisa è la perizia di mobilità del PQ1, anche se non è sempre convincente. Questi i dati secondo l’opponente rilevanti per un giudizio sulla situazione della mobilità nel corso e fino alla conclusione della Tappa 1 di realizzazione del PSE, ottimisticamente fissata con orizzonte 2025:

  • Nella relazione tecnica del PQ1 a pag. 80 con il titolo “Concetto flessibile” è stabilita “l’autonomia di realizzazione del PSE da qualsiasi evoluzione del quartiere NQC e delle Strade Cantonali”, il che significa che, come precisa la perizia di mobilità PQ1 a pag. 7 (punto 1.3) non è prevista nessuna modifica dell’assetto stradale attualmente esistente nella Tappa 1 di realizzazione del PSE (Contenuti Sportivi: Arena e Palazzetto dello Sport, con il relativo autosilo di 56 stalli).
  • Il numero attuale dei posteggi della zona è secondo la perizia di mobilità PQ1 di 579 (pag.15). Il cantiere di realizzazione della Fase 1 del PSE (Arena Sportiva e Palazzetto dello Sport) ridurrà la disponibilità di tali posteggi a causa dell’eliminazione dei posteggi lungo via Ciani (28) e del P+R Stadio Est (109) e della riduzione degli stalli del P+R Termica (di 73), di almeno 210 posteggi oltre a quelli privati del Cinestar (49) vista l’istallazione in quel luogo di altre strutture di cantiere che la perizia di mobilità trascura.
  • I posteggi a disposizione nel corso dell’esecuzione della prima tappa saranno quindi ca 300 (220 nel posteggio stadio Ovest e 80 rimasti nel P+R Termica). A quei posteggi si aggiungeranno 56 posteggi dell’autosilo AS, non a disposizione del pubblico ma solo degli impiegati delle due strutture AS e PS.
  • Per giustificare una situazione di manifesta insufficienza di posteggi, e per sgonfiare un po’ il tasso di utilizzazione dei posteggi ora a disposizione, la perizia di mobilità del PQ1 a pag. 20 (p.to 3.3) fa compiacentemente rientrare nelle disponibilità degli utenti una struttura non considerata di servizio al PSE e cioè il P+R Resega. Con ciò, come il testo stesso spiega, si costringe ad uno spostamento di parte degli utenti verso quel parcheggio non particolarmente vicino.
  • Il numero di posteggi a disposizione dopo la realizzazione e messa in funzione dell’Arena sportiva e del Palazzetto dello Sport, le cui attività si aggiungeranno a quelle del Cinestar e a tutte le altre già esistenti nella zona, rispetterebbe secondo la perizia sia il fabbisogno minimo di posteggi calcolabile sulla base delle norme in vigore che l’indice di mobilità prescritto. Necessario sarebbe però, oltre a far capo al P+R Resega, modificare l’entrata del P+R Termica, nella sua dimensione ridotta, da Via Sonvico.

A pagina 21 della Perizia di mobilità del PQ1 (punto 3.4) è constatato che la Tappa 1 rappresenta una versione alleggerita (dal punto di vista veicolare) rispetto alla Tappa 2. Questa affermazione è condivisa: le difficoltà con le quali si confrontano la Perizia di mobilità del PQ1 e la Perizia di mobilità della domanda di costruzione della prima parte del Contenuto Corona CC2 sono infatti molto importanti. Infatti “l’orizzonte 2027 di fine Tappa 2 rispetto all’orizzonte 2025 di fine Tappa 1”, come spiegato a pag. 21 della Perizia:

  • Presenterà la stessa infrastruttura stradale, identica all’attuale;
  • Vedrà un incremento del traffico legato al naturale incremento della popolazione secondo le statistiche cantonali;
  • Comporterà un carico di traffico maggiore, legato ai nuovi contenuti e ai nuovi autosili edificati.

La perizia dimentica però che vi saranno importanti sviluppi del traffico anche a causa della notevole estensione della dimensione della sede e delle attività della Croce Verde subito al di là del ponte sul fiume Cassarate, a lato di Via Bozzoreda.

La perizia inoltre, esaminando le esigenze di posteggio e i movimenti prodotti, dimentica di inserire nei suoi calcoli le necessità legate alle strutture realizzate nella Fase 1, visto che scompartiranno per finire tutti i posteggi del P+R Termica e, si afferma in perizia, anche tutti quelli del posteggio Stadio Ovest (Perizia PQ1 pag. 25). Il calcolo peritale avrebbe quindi dovuto tener conto, verificando l’orizzonte 2027, non solo delle necessità di posteggio correlate con la realizzazione della Tappa 2, ma invece complessivamente delle esigenze di posteggio correlate con entrambe le Tappe 1 e 2. Parimenti avrebbe dovuto essere svolta una valutazione complessiva di rispetto dell’Indice di mobilità prescritto.

Lo stesso redattore del Perizia di mobilità del PQ1 sembra rendersi conto che qualcosa non quadra, visto che al punto 4.4 della Perizia non conclude i suoi ragionamenti: dopo aver confermato la necessità del rispetto, con la rete stradale attuale, dell’indice di mobilità a fine fase 2 (orizzonte 2027) non ne certifica il rispetto, omettendo a pag. 28 di dedurre dai suoi ragionamenti delle conclusioni. Nulla di più è desumibile dalla lettura della Perizia allegata alla Domanda di costruzione del Contenuto Corona tappa 2 CC2.

Non è quindi possibile approvare il PQ1 e rilasciare una licenza di costruzione senza l’accertamento peritale obbligatorio della situazione di mobilità a conclusione delle Tappe 1 e 2 del PSE, assente nelle due perizie commentate. Si rende quindi necessario l’allestimento di un’altra perizia di mobilità da parte di altri periti neutri che verifichino la situazione con orizzonte il 2027, sia con riferimento al PQ1 che alla domanda di costruzione CC2, sia per quanto riguarda la sufficienza dei posteggi che per quanto riguarda il rispetto dell’indice di mobilità.

Opposizione 3 alla variante di piano di quartiere

Ritenuta l’opposizione 1 precedentemente motivata appare superfluo esprimere considerazioni specifiche sul mancato rispetto anche per i progetti relativi alla Tappa 3 di realizzazione del PSE. Si rileva comunque che anche per quella tappa di lavori le verifiche peritali circa la mobilità si rivelano insufficienti. Ancora una volta sarebbe stato necessario un esame globale della sufficienza del numero degli stalli riferita a tutte le numerose attività previste e del rispetto dell’indice di mobilità, questa volta tenendo conto della nuova rete stradale prevista dal Cantone ad orizzonte 2036.  A maggior ragione sarebbe stato necessario un esame molto approfondito, poiché il rispetto dell’indice di mobilità viene ritenuto nella perizia come raggiungibile solo previa regolamentazioni molto complesse e particolarmente restrittive dell’utilizzazione dei posteggi. L’opposizione è quindi estesa anche al mancato rispetto delle esplicite condizioni procedurali nella presentazione del PQ1 per la terza Tappa di realizzazione del PSE con motivazioni analoghe a quelle espresse per la Tappa 2.

Opposizione 4 alla variante di piano di quartiere e alla domanda di costruzione denominata Contenuto Corona CC2

La variante 1 del PR NQC ha introdotto all’art. 24.3 delle NAPR una modifica nelle altezze concesse per le due torri realizzabili nella zona di B1c, permettendo a determinate condizioni il raggiungimento di un’altezza massima di 45 m. Coerentemente è stata concessa la possibilità di aumento dell’indice di sfruttamento dal 2 al 2,5. Le condizioni per la concessione del passaggio dai minimi ai massimi di altezza e dell’IS sono stabilite nel nuovo art. 8.2 delle NAPR. Proceduralmente è necessario prevederle nel PQ obbligatorio: quella formalità è stata rispettata con la presentazione della domanda di costruzione del PQ1. Nel merito viene invece richiesto il rispetto di tre condizioni. La prima è la dimostrazione, tramite perizia di mobilità, che l’edificazione comporta un impatto equivalente o minore rispetto ai parametri ordinari minimi sul sistema di mobilità. Se questa condizione è o meno rispettata non è possibile dirlo poiché nella perizia di mobilità del PQ1 il tema non è stato affrontato: non si può sapere se vi è un sostanziale rispetto di quella condizione poiché nelle procedure in esame e nella documentazione ad esse allegata l’altezza delle torri a 45 m è data per concessa senza esame della realizzazione della prima condizione posta dal PQ per il passaggio dell’altezza dai 30 ai 45 m e dell’indice dal 2 al 2,5.

La seconda è la presenza nel progetto di “apprezzabili vantaggi di interesse generale per la sua qualità urbanistica e architettonica, oltre che la fruizione pubblica (spazi pubblici, percorsi interni, ecc.”. L’opponente riconosce che la qualità architettonica delle due torri non è in discussione: gli architetti sanno il fatto loro. L’unica legittima osservazione è se due torri di trenta metri di altezza non avrebbero il medesimo valore architettonico di due si 45 m. Urbanisticamente il discorso è un po’ diverso, poiché l’edificazione delle due torri viene giustificata con la scelta di trasferire nella futura torre est una parte dell’amministrazione comunale, in particolare, ma non solo, quella parte che è ora ospitata dallo stabile comunale in Via della Posta, operazione che l’opponente non apprezza, poiché – pur essendo un attivo pedone e pure un appassionato ciclista – non crede nel racconto per cui Cornaredo sarebbe un prolungamento del centro facilmente raggiungibile a piedi: se per passeggiate e ristoro con tempi illimitati forse sì, per lavoro e/o per consultazione dell’amministrazione comunale certamente no. Ma non è questa opinione che conta. Si indica invece in ca 300 il numero di funzionari comunali che troverebbero nella Torre EST il loro futuro posto di lavoro: se questa è l’esigenza di interesse pubblico, allora l’altezza di 30 m sarebbe certamente più che sufficiente e inutile la concessione dell’elevazione dell’altezza a 45 m e dell’indice di sfruttamento al 2,5, dato che in ogni torre sono disponibili ca 9’000 mq di superficie affittabile, sufficienti per più di 500 posti di lavoro. Ancor più inutile sarebbe l’elevazione a 45 m con indice di sfruttamento del 2,5 della seconda torre che, nelle relaziona tecnica viene un po’ acrobaticamente definita – pure lei – di interesse pubblico, ma che di certo non lo è.

La terza condizione, l’elevato standard ambientale ed energetico, potrebbe essere rispettata, ma manca una formale attestazione peritale.

La conclusione alla quale l’opponente giunge è che la licenza per la costruzione delle due torri non può essere concessa in assenza del necessario accertamento peritale e quindi anche della motivazione da parte dell’istante delle ragioni che giustificano l’elevazione delle torri e dell’IS. È necessario l’allestimento di una nuova perizia di mobilità nella quale si dovrà, così come nella relazione tecnica, affrontare in modo esplicito il tema dell’influsso dell’elevazione delle torri di 15 m e dell’IS dello 0,5 sui parametri ambientali del PSE.

Conclusioni

L’opponente non vuole impedire la realizzazione dell’Arena Sportiva e del nuovo Palazzetto dello Sport, né contesta la loro collocazione nella zona di Cornaredo, del tutto adatta ad ospitare quelle due strutture, malgrado una situazione di traffico tutt’altro che modesta dovuta alla apertura della galleria di accesso alla Città. L’opponente non si oppone nemmeno allo spostamento al Piano della Stampa delle attività sportive giovanili, anche se il trasporto pubblico dovrà poi essere di molto migliorato. Egli ritiene che sulla base del PR NQC e del PQ in vigore le due realizzazioni dell’Arena Sportiva e del Palazzetto dello Sport a Cornaredo sono possibili e che quindi la licenza di costruzione per quelle due strutture possa essere concessa.

Da cittadino responsabile non ritiene però che l’estensione artificiosa di attività pubbliche e private di carattere amministrativo e terziario nella zona destinata al PSE, che deve essere un polo sportivo e per eventi e non polo amministrativo, sia opportuna nella zona B1c ed ancor meno nella zona AP 12 e che in ogni caso non possa essere decisa attraverso procedure affrettate e non sufficientemente approfondite, motivate da tempistiche dettate da federazioni sportive nazionali o peggio ancora dalle condizioni di merito e di costo imposte in un concorso pubblico caratterizzato soprattutto dal ritiro di numerosi interessati, lasciato quindi vincere, in triste e solitaria situazione di monopolio, a privati che, purtroppo legittimamente, hanno approfittato delle debolezze della Città. Le quattro motivazioni dell’opposizione espresse attraverso questo scritto contro la variante detta PQ1 e la domanda di costruzione della fase Contenuti Corona detta CC2 ne sono l’espressione tecnico giuridica. Quella politica andrà espressa in altre sedi.

 

Lettera Municipio Lugano

 

Render: Città di Lugano